Non sempre le multe per eccesso di velocità sono da considerarsi legittime. L’ultimo caso è stato stabilito dalla Cassazione.
La velocità rappresenta uno dei principali motivi per cui gli automobilisti si vedono infliggere multe che possono arrivare a superare anche i 500 euro e almeno 3 punti della patente.
Peraltro, dal report condiviso dalla Polizia di Stato ad inizio anno è emerso che nel 2021 l’eccesso di velocità è la prima causa di sanzioni al volante con quasi 1,7 milioni di verbali. Tuttavia, va anche detto che non sempre le contravvenzioni comminate tramite Autovelox sono da ritenersi legittime.
Di fatto, esistono diversi motivi per cui le multe per eccesso di velocità possono essere considerate illegittime, per lo più stabilite da sentenze di Corte Costituzione e Cassazione.
Innanzitutto, tutti gli Autovelox devono essere necessariamente sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Tali controlli devono essere poi certificati e sottoscritti da chi ha effettuato la verifica. Se manca questo requisito, la sanzione non è valida.
Stesso discorso nel caso in cui il verbale non è munito di fotografia scattata dall’apparecchiatura o se nello scatto non si riesce a leggere bene la targa del veicolo o ad individuare il modello dell’Auto.
Un’altra sentenza stabilisce che la multa è da considerarsi nulla se la strada non ha i requisiti richiesti dal Codice. La presenza della banchina, ad esempio, è fondamentale.
In più, la sanzione è illegittima qualora l’Autovelox non sia stato sottoposto ad omologazione e approvazione dagli enti competenti.
C’è poi un’ultima novità, arrivata a febbraio scorso, quando la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un ricorso di un automobilista che aveva ricevuto una multa comminata tramite una postazione mobile di un’Auto civetta delle Forze dell’Ordine.
Sebbene fosse stata segnalata da un cartello che avvisava della sua possibile presenza, le autorità avrebbero dovuto montare la postazione con un veicolo di servizio ben riconoscibile e, quindi, con i colori istituzionali previsti.
È proprio il requisito di visibilità su cui fa leva l’Ordinanza (n. 4002 dell’8 febbraio 2022) della Cassazione, che rimanda all’articolo 142, comma 6-bis, il quale dispone che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnata e ben visibili“.
Di fatto, con la nuova interpretazione della Cassazione, questa è una regola in vigore sia per le postazioni mobili che, per estensione, quelle fisse, le quali devono necessariamente essere ben segnalate da apposito cartello, nonché ben visibili dagli automobilisti.
“Il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione” si legge nell’Ordinanza 4002.
Insomma, questa sentenza della Corte di Cassazione, arrivata peraltro dopo il rifiuto al ricorso dell’automobilista da parte del Giudice di Pace di Thiene e del Tribunale di Vicenza, costituisce, quindi, un precedente che potrà essere fatto valere in fase di contestazione in futuro.
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