Auto in senso vietato, o come più comunemente si dice, in contromano. La multa può essere salata e c’è un errore da non sottovalutare
Auto che procede in contromano o in senso vietato. Per molti automobilisti si tratta dello stesso tipo di infrazione, ma in realtà non è proprio così. Si tratta di uno dei divieti più perentori del codice della strada, anche perché è un’infrazione obbiettivamente pericolosa. Tuttavia, parlare di vettura che procede in contromano o in senso vietato non è esattamente uguale.
Il “concetto”, chiaramente, è identico. Eppure cambiano il livello di infrazione, e di conseguenza delle sanzioni, che sono in entrambi i casi molto salate. Il divieto tra circolare contromano e in senso vietato è sottile, e spesso si fa facilmente confusione. Il Ministero dell’interno ha definitivamente chiarito, con la circolare 27 gennaio 1999,
n. M/2413/9, cosa è la circolazione contromano – vietata dall’articolo 143,
commi 11 e 12, del Codice della Strada. Procedere contromano significa che un veicolo,
percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia, ovvero proceda nella carregiata destinata al senso opposto (controsenso).
Auto contromano o in senso vietato: fare confusione può costare caro
È il caso, ad esempio, di un sorpasso su una superstrada quando c’è la linea continua (o doppia) sulla careggiata. In questo caso la sanzione prevista è di 162 euro, con una decurtazione di 4 punti sulla patente. La multa si aggrava se l’infrazione viene fatta in curva, o in corrispondenza di dossi o in un tratto con scarsa visibilità. In questi casi si passa dai 321 euro e si può arrivare fino a 1282 euro.
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Ma non finisce qui: se si va contromano in condizioni di pericolo scatta la sospensione della patente da uno a tre mesi. Questa viene immediatamente ritirata, e non è consentito il pagamento in misura ridotta. L’aspetto chiave è questo: il concetto di contromano esiste solo nelle strade ad almeno due corsie, con senso di marcia opposto.
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Nei sensi unici si parla “soltanto” di circolazione in senso vietato (da non confondere col divieto di accesso). In questo caso la sanzione è più lieve: 41 euro se l’infrazione avviene in un centro abitato e 84 fuori da un centro abitato. Tuttavia, ci sono precedenti giuridici in cui la Corte di Cassazione ha stabilito che l’infrazione del senso vietato è grave quanto quella del contromano. Ecco perché se dovessero arrivare delle multe più salate, opporre ricorso potrebbe avere un esito negativo. Sono le forze dell’ordine, infatti, che stabiliscono il grado di pericolosità del percorso in senso vietato.