Attraverso una circolare, il Ministero dell’Interno ha esplicato quali sono le sanzioni collegate alla violazione delle norme sugli spostamenti previste nell’ultimo Dpcm.
Per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus, il Governo ha disposto specifiche norme attraverso lo strumento legislativo del Dpcm, da ultimo quello sottoscritto lo scorso 3 dicembre. In quest’ultimo sono contenute anche disposizioni relative agli spostamenti, uno dei punti su cui l’esecutivo si è soffermato nell’ottica di scongiurare una terza ondata.
Per i trasgressori di tali norme sono previste aspre sanzioni che, come chiarito dal capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, attraverso una nota, sono contenute all’interno dell’art. 4 del decreto legge n. 19/2020 dello scorso marzo.
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“Alle condotte poste in essere in violazione delle norme previste dall’ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre per limitare la diffusione della pandemia si applicano le sanzioni previste dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020“. A chiarirlo è una circolare, pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno lo scorso 7 dicembre e relativa ai divieti di spostamenti durante le festività natalizie (dal 21 dicembre al 6 gennaio) del capo di Gabinetto del dicastero. Il documento si è reso necessario data la mancata esplicitazione di sanzioni all’interno del Dpcm del 3 dicembre in caso di inosservanza ai divieti sugli spostamenti, anche in auto, di cui all’art. 1, comma 4 dello stesso.
Prendendo in analisi l’art. 4 del d.l. n. 19/2020, poi modificato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, questo prevede per chi viola le norme di contenimento previste nel Dpcm, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 1000 euro, cifra inferiore rispetto ai 3mila euro previsti durante il lockdown. Se si provvede a pagare la multa entro 5 giorni, gli importi verranno ridotti del 30% passando da 400 a 280 euro e da 1000 a 666,68 euro. Se la violazione viene commessa a bordo di un veicolo di trasporto, gli importi, invece, possono essere aumentati sino ad un terzo.
Per i trasgressori che reiterano la violazione delle norme, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata, mentre quella accessoria verrà applicata nella misura massima.
Infine, l’articolo prevede che, nel caso in cui sia necessario giustificare lo spostamento posto in essere mediante autocertificazione, se quest’ultima dovesse risultare non veritiera, il trasgressore rischia da 1 a 6 anni di reclusione per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale previsto dall’art 495 del codice penale.
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