Il condomino che parcheggia oltre le linee che delimitano il posto auto condominiale potrebbe rispondere di violenza privata: a stabilirlo la Corte di Cassazione.
La V sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32534 del 19/11/2020 si è pronunciata in merito ad una causa che vedeva coinvolti due condomini. Nello specifico al querelato veniva contestato di aver più volte parcheggiato la propria vettura oltre le linee che delimitano il posto. In questo modo avrebbe quindi impedito all’altro condomino, costituitosi parte civile, di avere accesso a quello lui assegnato e di aver parcheggiato anche la sua auto e la sua moto in modo da non consentirgli di aprire lo sportello della propria auto. Per gli Ermellini, tale condotta fa si che si configuri il reato di violenza privata (art. 610 c.p.).
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Reato parcheggiare auto in posto condominiale oltre le linee: il motivo
Risponde del reato di violenza privata il condomino che posteggia la propria auto oltre le linee impedendo ad altri di accedere al posto loro assegnato e che lo faccia con modalità tali da non consentire all’altro condomino l’accesso al mezzo. Questo quanto stabilito dalla Cassazione la quale ha condannato un uomo resosi responsabile di tale condotta dichiarando il suo ricorso inammissibile ed a corrispondere 3.000 alla Cassa delle ammende nonché 2.300 euro alla parte civile per le spese processuali.
L’uomo aveva impugnato, con diversi motivi, sentenza del 14/10/2019 della Corte di appello di Milano con cui era stato condannato per violenza privata nei confronti di un altro condomino alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore di quest’ultimo di 2.000 euro.
Una sentenza questa della Corte dello scorso novembre che riprende altre pronunce espressesi nello stesso senso. Nel dettaglio, il codice penale prevede che risponda di violenza privata chiunque utilizzando la violenza o la minaccia costringa altri a compiere, tollerare o omettere qualcosa. Per gli Ermellini anche parcheggiare in modo sregolato lo configurerebbe. Più volte hanno, infatti, condannato degli automobilisti che con i loro “posteggi selvaggi” hanno impedito ad altri utenti della strada di usufruire dei propri mezzi, magari bloccandogli la portiera o magari lasciando il veicolo davanti il portone di un condominio impedendo l’accesso al palazzo e quindi alle singole abitazioni. Come anche sono stati condannati quegli automobilisti che hanno lasciato la propria macchina all’uscita di una strada, impedendo agli altri il transito.
In questa schiera di esempi rientra, quindi, anche quello del parcheggio nell’area condominiale. Lo stabilì nel 2017 la Corte di Cassazione pronunciandosi su un fatto avvenuto a Messina, dove un uomo che si era parcheggiato radente l’auto dove all’interno si trovava la persona offesa, bloccandogli l’uscita dal lato del guidatore e costringendolo a farlo dal lato passeggero. Anche tali atteggiamenti sarebbero quindi considerati come violenza, perché si obbliga qualcuno a fare un qualcosa che, se non vi fosse stato tale atteggiamento, non avrebbe mai compiuto. In sintesi, si andrebbe a ledere il diritto di autodeterminazione.