L’onere della prova di dimostrare taratura ed omologazione degli autovelox grava sulla Pubblica Amministrazione: diversamente il verbale elevato per eccesso di velocità sarà annullato.
Il verbale elevato per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox, va annullato se la Pubblica Amministrazione non dimostra che l’apparecchio è stato sottoposto a scadenzati controlli e che possegga gli aggiornamenti di omologazione. A confermarlo una recente sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, la quale ha stabilito che l’onere della prova non grava sul conducente bensì sulla P.A., in quanto sono proprio tali elementi a costituire la base della contestazione. A supporto della sua decisione, il magistrato laziale ha richiamato una recente pronuncia della Corte di Cassazione che si è espressa proprio sul punto.
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Il Giudice di Pace Tivoli, con sentenza n. 551/2020, si è espresso in merito ad un caso che vedeva quale ricorrente un automobilista. Quest’ultimo ha impugnato un verbale elevatogli dalla Polizia Locale per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox. Nel ricorso, l’uomo lamentava una mancata prova da parte della Pubblica Amministrazione dell’effettiva omologazione e taratura dell’apparecchio.
In particolare uno dei motivi in ricorso riguardava l’onere della prova, appunto, che ad avviso del ricorrente gravava sulla Pubblica Amministrazione. Il giudice ha accolto la sua richiesta. Provare che l’autovelox sia stato sottoposto a taratura e omologazione spetta alla P.A. poiché è proprio su tali elementi che si basa la sanzione. Richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.11869/2020, avrebbe eliminato ogni dubbio in merito.
L’Ente accertatore ha l’obbligo di dimostrare il costante e giusto funzionamento dell’apparecchio, nonché di aver effettuato tutta la manutenzione richiesta dalla legge. Un obbligo su cui non ci sarebbero dubbi, come chiarito da un’altra pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.9645/2016) la quale, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, stabilisce che tutti gli apparecchi di misurazione della velocità necessitano di periodiche tarature e verifiche. Inoltre non è ammessa la dimostrazione di tali requisiti solo con semplice attestazione, ma che c’è bisogno di giuste certificazioni per iscritto. In quanto le attestazioni degli agenti non sono coperte da cosiddetta fede privilegiata.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di Pace di Tivoli, in particolare, pare non fossero stati certificati né taratura, né omologazione, né effettivi interventi. A non essere stato prodotto, infatti, sarebbe stato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti omologa i dispositivi stradali per l’accertamento delle infrazioni (autovelox). Inoltre, si legge sempre in sentenza, gli atti prodotti dalla P.A. sarebbero addirittura stati incompleti in alcune loro parti risultando dei campi privi di compilazione.
Il Giudice ha, quindi, disposto che il verbale venisse annullato.
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