I danni derivati dalle buche stradali non sempre danno diritto ad risarcimento: quando spetta e cosa dice la legge sul punto.
Un problema, purtroppo, grandemente diffuso quello delle buche stradali. In quasi la totalità dei Comuni italiani, purtroppo i cittadini sono costretti a fare i conti con manti dissestati e pericoli di ogni sorta derivanti da una scarsa attività di manutenzione. Accade anche che delle volte per quanto si cerchi di essere attenti, si cade nella cosiddetta insidia stradale e lì iniziano i grattacapi poiché, se si vuole ottenere un risarcimento per i danni subiti, bisognerà attivare un iter burocratico che nella maggior parte dei casi sfocia in Tribunale. Ma quando è dovuto un ristoro dei danni? Quando invece la Pubblica Amministrazione potrebbe essere esonerata da ogni pagamento? Ecco cosa dice la legge.
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Buche stradali, quando spetta il risarcimento: le linee guida
Un tema caldo quello dei danni derivati da insidie stradali su cui innumerevoli volte si è espressa la Cassazione. Gli Ermellini intervenuti sul punto hanno cercato, con il tempo, di delineare sempre più chiaramente i limiti e le possibilità di indennizzo per l’automobilista che avanzi una richiesta risarcitoria per eventuali danni subiti.
In linea di massima, regola fondamentale, è quella per cui i guidatori, come anche i pedoni, hanno l’obbligo di prestare massima attenzione alla strada. Ciò in forza di un principio basilare, ossia il minimo buonsenso. Una precisazione necessaria perché la negligenza dell’utente della strada, seppur questa in pessime condizioni, non può sostenere la sua pretesa. Vero è che l’ente responsabile della strada ha l’obbligo di tenerla in perfette condizioni, ma è vero anche che il cittadino, motorizzato o no, presti un minimo di attenzione.
Il Codice Civile all’art. 2051 stabilisce che il soggetto a cui è affidato abbia una responsabilità oggettiva, vale a dire che sarà sempre responsabile di danni a terzi a prescindere che sia dipeso da dolo o colpa. In sintesi dovrà sempre risarcire. C’è, però, un’eccezione in cui una domanda di ristoro dei danni non può essere avanzata, o meglio ha scarse probabilità di essere accolta: quando si parla di caso fortuito. Un evento imprevedibile ed inevitabile per il custode della strada, dettato dal comportamento incauto dell’utente.
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di risarcire quando si parla di insidia stradale, quando l’ostacolo non è visibile. Ma quando quest’ultimo è ben distinguibile allora il danno può essere stato causato solo da un comportamento negligente.
A ricoprire un ruolo di primaria importanza in un potenziale accoglimento o meno della domanda risarcitoria sono di certo anche fattori esterni, come l’illuminazione. È evidente che in assenza della giusta luce anche una buca di giorno ben visibile, rappresenta un’insidia per il guidatore.
Ma quali prove devono prodursi in un eventuale giudizio per far si che venga accolta la domanda avanzata? Di certo non basta solo produrre documentazione accertante i danni, bisogna dimostrare il cosiddetto nesso di causalità tra quanto accaduto e la causa. Molto spesso per fare ciò si ricorre all’escussione di testimoni che hanno assistito all’evento.
Dal canto suo la PA tenterà di dimostrare il caso fortuito, unica circostanza in forza della quale non sarà tenuta a risarcire il guidatore.
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