Multa nulla per passaggio con il semaforo rosso se il Comune non produce la delibera con cui ha autorizzato l’installazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione.
Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, chi non arresta la marcia nonostante la luce rossa del dispositivo semaforico rischia una sanzione amministrativa sino a 652 euro. Per rilevare l’effettiva infrazione, i Comuni installano appositi apparecchi: i cosiddetti “Redvolution“. Il montaggio di questi ultimi, però, necessità di una previa delibera da parte dell’autorità locale. In assenza di tale requisito, l’automobilista multato, per essere passato con il rosso ed il cui accertamento di infrazione è avvenuto tramite segnalazione da parte del peculiare dispositivo, potrà ottenere l’annullamento del verbale. A stabilirlo una sentenza del Giudice di Pace di Ivrea, depositata lo scorso mese.
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Passaggio con semaforo rosso: multa nulla se manca delibera per installazione “Redvolution”
In assenza della delibera comunale che autorizzi l’installazione del dispositivo al semaforo per la rilevazione delle infrazioni, l’automobilista destinatario di una multa dopo essere passato con il rosso può chiedere l’annullamento della stessa. Il dispositivo, difatti, può essere montato solo dopo l’approvazione del provvedimento da parte dell’autorità locale.
In caso di ricorso, sarà onere del comune produrre in giudizio il documento che attesti il giusto iter burocratico seguito. Ossia dovrà presentare la delibera a mezzo della quale è stata autorizzata l’installazione. In sostanza, secondo il giudicante se il comune non produce la delibera da cui si evinca l’autorizzazione all’installazione, la multa impugnata dall’automobilista verrà annullata.
A stabilirlo è stato il Giudice di Pace di Ivrea con una sentenza emessa lo scorso 24 settembre. Il giudice ha accolto il ricorso di un’automobilista che era stato multato per la violazione dell’articolo 146 comma 4 del Codice della Strada, sanzione rilevata tramite strumento “Redvolution“.
L’art. 146 “Violazione della segnaletica stradale” prevede al comma 4 che “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 652“. Alla multa, per la violazione di tale comma, può aggiungersi la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente. Nello specifico i punti che verranno sottratti sono 6, che divengono 10 per i neopatentati.
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