Bollo Auto scaduto: termini per il pagamento e multa in caso di ritardo

Non pagare il bollo dell’auto comporta il rischio di un’elevata multa: causa emergenza Covid-19, in alcune regioni, il termine è solo stato prorogato.

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Prima di parlare di termini e sanzioni è bene precisare quale sia la natura del bollo auto. Quest’ultimo è un tributo regionale dovuto da tutti coloro i quali sono iscritti al PRA in quanto possessori di un veicolo. La circostanza che il mezzo circoli o meno, non va ad incidere sulla obbligatorietà della corresponsione della somma.

L’automobilista è tenuto a versare annualmente il bollo auto, entro un termine ben stabilito. Diversamente, le sanzioni cui va incontro potrebbero essere molto elevate.

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Bollo auto, cosa si rischia non pagandolo: multa e termini per il pagamentoBollo auto

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Il termine per il pagamento del bollo auto, varia se si tratta di prima immatricolazione o se il pagamento interviene a seguito di “rinnovo”. Qualora l’auto sia fresca d’acquisto, il tributo andrà versato entro il mese di immatricolazione. Se però quest’ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza slitterà a quello successivo. Se l’acquisto interessa un’auto usata, l’obbligo di pagamento sorgerà in capo a colui il quale risulta proprietario alla data di scadenza. Per tutti i bolli successivi al primo, il pagamento andrà effettuato entro il mese successivo alla scadenza.

Qualora non dovesse versare il tributo entro la data prevista, il contribuente andrà incontro a sanzione e ad applicazione di interessi, una sovrattassa richiesta dalla Regione. Attraverso il ravvedimento operoso  il pagamento totale del bollo sarà maggiorato di interessi ed il cui ammontare varierà in base al ritardo.

Se si pagherà entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal 15° giorno sino al trentesimo sale all’1,5% oltre ad interessi dello 0,2% per ogni giorno. Dal 31° giorno sino al 90° la multa ammonta all’1,67% dell’importo totale. Dal 91esimo giorno dalla scadenza si parla di una sanzione pari al 3,75% del dovuto oltre interessi.

Se, invece, il ritardo sul pagamento supera un anno non si rientrerà più nella possibilità di accedere al beneficio del ravvedimento operoso. In questa ipotesi la sanzione salirà al 30% con uno 0,2% di interessi di mora.

Allorquando la posizione non venga regolarizzata, la Regione potrà inviare un sollecito di pagamento. Se neanche a seguito di tale avviso il contribuente corrisponderà quanto dovuto, l’Ente di Riscossione incaricato iscriverà il pagamento al ruolo e verrà emessa cartella esattoriale. Al mancato pagamento può seguire il fermo amministrativo dell’auto.

Ancor più onerosa la “sanzione” se invece non si corrisponde il bollo per tre anni consecutivi. Ed infatti, non si parlerà più di somme da corrispondere ma si incorrerà nella radiazione dal PRA e conseguente ritiro di targa e libretto della macchina. Ciò significa che fino a nuova immatricolazione quel veicolo non potrà più circolare.

Causa emergenza Covid-19 alcune Regioni hanno esclusivamente prorogato il termine di pagamento, non concedendo alcuna pace fiscale per il bollo auto. Nello specifico è stata demandata loro la possibilità di scegliere le date di scadenza. Per sapere la propria Regione di residenza cosa ha stabilito basta recarsi sul sito della stessa ove nell’apposita sezione relativa ai tributi è stato pubblicato l’avviso. A titolo meramente esemplificativo, la Regione Sicilia ha fatto slittare il termine di pagamento, per chi avrebbe dovuto versare il tributo tra l’8 marzo ed il 31 ottobre 2020, al 30 novembre. Data ulteriormente procrastinata perché, di fatto, i pagamenti potranno essere eseguiti sino a 30 giorni dopo la scadenza.

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