La legge prevede una multa salata per l’automobilista che non concede la precedenza sull’attraversamento pedonale. Inoltre, potrebbe scattare l’imputazione per omicidio stradale se investendo il pedone ne causa la morte.
Ogni anno numerose vittime delle strade italiane sono pedoni. Automobilisti, molto spesso distratti alla guida, travolgono incolpevoli soggetti nell’atto dell’attraversamento della strada. Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale (Asaps), divulgati nel mese di luglio, nei primi sei mesi del 2020 sarebbero state 125 le persone decedute a seguito di investimento. Un dato di per sé significativo, se si considera anche che in quel lasso di tempo era in vigore il lockdown.
Per comprendere quali siano le conseguenze in capo all’automobilista che non concede la precedenza al pedone sulle strisce è necessario consultare il Codice della Strada. Diverso il caso in cui disattendendo l’obbligo, il guidatore uccidesse il soggetto a piedi: ad intervenire sarebbe il codice penale ed una conseguente imputazione per omicidio stradale.
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A disciplinare lo spinoso tema della precedenza del pedone sulle strisce pedonali è l’art. 191 del Codice della Strada “Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”. Quest’ultimo stabilisce che: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali […]“. Chiaro, dunque, il precetto per cui è obbligo dare precedenza al pedone sulle strisce. Ma cosa accade se si disattende la norma? Basta proseguire nella lettura e leggere il comma 4: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 167 a Euro 666”. Non solo, si rischia anche la sanzione accessoria della decurtazione di 8 punti dalla patente.
Il quadro, però, cambia radicalmente e si aggrava se l’automobilista imprudente investe il pedone e ne cagiona la morte. In quel caso la condotta sarà penalmente rilevante ed il conducente del veicolo rischierà un’imputazione per omicidio stradale, la cui pena massima è fissata a 18 anni di reclusione.
Sul punto numerose sono le pronunce della Corte di Cassazione la quale ha più volte confermato l’orientamento per cui il guidatore è responsabile della morte di un pedone, anche quando quest’ultimo ha assunto un comportamento indisciplinato, che occupava cioè la strada in maniera irregolare. Una recente pronuncia, la sentenza numero 52071 del 30/12/2019, ha peraltro escluso la possibilità che alla vittima possa essere imputato, in tale circostanza, un concorso di colpa nella causazione della morte. Per gli Ermellini al massimo, il comportamento imprudente del pedone, può essere ritenuto una concausa senza però, per tale ragione, sciogliere il rapporto di nesso di causalità che intercorre tra la condotta del conducente e l’investimento. Ciò in forza all’art. 41 al comma 1 del codice penale.
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