Circolare con le gomme dell’auto sgonfie o usurate può comportare la comminazione di un’elevata multa ed, in alcuni casi, anche di quella accessoria della decurtazione dei punti sulla patente.
È risaputo che un veicolo, per poter circolare, deve essere sempre in perfetta condizione di efficienza. Non sono escluse, quindi, dal novero di tale circostanza anche le gomme. Queste ultime, infatti, devono essere integre, scevre da usura e manomissioni, nonché mantenute sempre alla giusta pressione.
Diversamente, ed a stabilirlo è il Codice della Strada, le sanzioni possono essere decisamente elevate. La ratio sottesa a tale decisione da parte del legislatore è quella di garantire non solo l’incolumità del singolo conducente, ma anche di tutto il resto degli utenti della strada. Si pensi ad una gomma forata. Nel corso della marcia potrebbe esplodere, causare lo sbandamento del veicolo e di conseguenza concretare il più che plausibile rischio di un incidente.
Ciò premesso, è giusto sapere come comportarsi ed a quanto ammonta la sanzione i caso di pneumatici non in perfetta tenuta.
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Multa gomme auto sgonfie: cosa dice la legge
Se non bastasse il buon senso, sulla questione efficienza del veicolo interviene anche la legge. Il Codice della Strada, infatti, all’articolo 79 “Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione” riporta: “I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2“. In caso contrario al comma 4 della medesima norma è immediatamente possibile reperire la sanzione: “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati […]è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345 […]“.
Prescrizioni, queste, che valgono anche per i pneumatici come precisato dall’articolo 237 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, Appendice VIII, “Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti“. Nello specifico al comma 1 lettera A si legge: “Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza“. Il comma prosegue indicando tutte quelle caratteristiche tecniche che gli pneumatici devono possedere per essere considerati perfettamente efficienti. In primo luogo il battistrada dovrà presentare ben in evidenza il disegno su tutta la sua lunghezza nonché su tutta la circonferenza. Quanto agli intagli, per le auto, la loro profondità dovrà essere di almeno 1,60 mm.
La previsione normativa è, dunque, abbondantemente chiara. Alle norme appena citate, però, se ne aggiungono altre.
In primis quella dell’articolo 175 del Codice della Strada, “Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali” prevede che la circolazione di un veicolo è vietata qualora le sue condizioni d’uso, ivi compreso lo stato dei pneumatici, possano costituire un pericolo per la circolazione. In caso contrario oltre alla sanzione pecuniaria, verrà comminata anche quella accessoria della decurtazione di 2 punti sulla patente.
Il legislatore, infine, ha anche previsto all’articolo 192 del Cds che gli agenti di Polizia e tutti gli altri organi addetti alla tutela della circolazione stradale, possono intimare la fine della corsa dell’auto. Ciò quando i pneumatici presentino difformità tali, anche in considerazione delle condizioni atmosferiche e dello stato del manto stradale, per cui il proseguimento della marcia potrebbe arrecare grave pregiudizio alla circolazione.
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