Per la legge sussiste una circostanza per la quale il suono assordante dell’antifurto auto può comportare una multa.
Gli automobilisti italiani sono abituati al traffico rumoroso tra musica ad alto volume e colpi di clacson non appena scatta il verde ad un semaforo. Eppure in pochi sanno che per il Codice della Strada i rumori ingiustificati e prolungati, turbando la quiete dell’ambiente circostante, sono assoggettati a severe sanzioni. Curiosamente, tra questi, figura anche quello dell’antifurto. Difficile a credersi eppure è così. Esiste una circostanza per la quale il suo assordante rumore, nonostante non venga volontariamente prodotto dal conducente, può portare ad una multa a danno di quest’ultimo.
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Antifurto, rumore prolungato: multa al proprietario dell’auto
Avere installato un potente antifurto sulla propria auto fa dormire sicuramente sonni più tranquilli. Eppure, se da un lato rappresenta un efficacissimo rimedio per dissuadere i malintenzionati, in una determinata circostanza potrebbe far scattare una multa per il proprietario del veicolo. Quando? Esattamente nel momento in cui la sua assordante sirena suona per più di tre minuti.
A stabilirlo il Codice della Strada. In primis per comprendere il motivo di un tale tipo di sanzione è necessario prendere atto dell’art. 155 rubricato “Limitazione dei rumori“. Quest’ultimo recita ai commi 1 e 3: “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa […]. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento […]“. La disposizione è chiara ed assoggettabile a ben poche interpretazioni. Diversamente, chiunque violasse la norma, sempre in forza del medesimo articolo, si legge al comma 5 sarà soggetto ad una sanzione amministrativa che va da euro 42 ad euro 173.
In questo articolo non si legge, dunque, la condizione dei “tre minuti“. Per rinvenirla bisogna leggere in combinato disposto all’art.155 del Codice della Strada anche l’art.350 “Limiti sonori massimi” delle sue disposizioni attuative. Quest’ultimo recita: “Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell’uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo. 2. L’emissione sonora dei dispositivi di cui all’articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti”.
È qui che si legge, dunque, il tempo massimo oltre il quale il proprietario del veicolo potrà essere destinatario della salata sanzione di cui all’art.155 comma 5.
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