Sportello dell’auto aperto, si rischia la multa ed, in base alle conseguenze, potrebbe configurare anche ipotesi di reato.
Che sia per distrazione o per fretta, poco rileva. Aprire con noncuranza lo sportello dell’auto non solo è una malpractice frequente, ma soprattutto molto pericolosa. Già, perché spalancare con negligenza la portiera del veicolo, si traduce – per fare un esempio pratico- nel porre improvvisamente un altro utente della strada dinnanzi ad un muro. L’impatto, salvo miracolosi riflessi, è assicurato.
Se il sinistro accade con un’altra auto è possibile che i danni si risolvano in quelli arrecati ai veicoli. Se, però, il malcapitato è un motociclista, la situazione potrebbe prendere una brutta piega. Al di là di quelli che possono essere gli specifici casi, il Codice della Strada categorizza la pessima abitudine di aprire lo sportello o di mantenerlo aperto come un grave inadempimento del guidatore, e per tale ragione da sanzionare.
Ove, però, questo atteggiamento arrechi danno ad altri, subentra anche la possibilità che diventi un reato.
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Sportello dell’auto aperto: dalla multa al reato
Il Codice della Strada all’art.157, comma 7, lo dice a chiare lettere: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada“.
Diversamente, si legge al comma 8: “chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (art. 157 ndr) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173“.
Sportello aperto: risarcimento del danno in caso di incidente
Qualora dal superficiale comportamento, dovessero derivare danni a terzi, ad attendere il trasgressore non solo la multa. Come previsto dal Codice Civile, il danneggiato potrà agire intentando causa in forza dell’art. 2054 “Circolazione di veicoli” il quale detta la ripartizione delle responsabilità in caso di sinistri. La strada giudiziale è quella, dunque, di richiedere un risarcimento del danno.
E se l’incauto gesto è colpa del terzo trasportato? Per la Cassazione a nulla rileva che l’autore materiale sia il proprietario del veicolo, il conducente, l’assicurato o il terzo. La conclusione degli Ermellini è che si tratti di una responsabilità in solido.
Diverso, però, è il caso in cui la controversia abbia natura penale. “La responsabilità penale è personale” questo è un principio Costituzionale chiaramente esplicitato all’art.27 della medesima. Pertanto, qualora si arrecasse un danno alla persona, imputato si ritroverebbe l’autore del gesto. Ma procediamo con ordine.
Incauta apertura della portiera: le ipotesi di reato
Chiunque, a prescindere dal suo “ruolo giuridico“, dovesse cagionare danno a terzi aprendo lo sportello dell’auto, sarà responsabile personalmente. Ciò in forza della Legge n. 41/2016. Quest’ultima prevede che il soggetto che provochi con colpa, lesioni gravi o gravissime ovvero la morte di terzo, violando le norme previste dal Codice della Strada, risponderà, in base alle conseguenze del suo comportamento, rispettivamente delle ipotesi di lesioni personali colpose stradali (590-bis c.p.) oppure di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.).
Ovviamente, non si parla di responsabilità oggettiva. Il danneggiante, infatti, è nella facoltà di produrre prova contraria e dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Si pensi ad un sorpasso a destra di una moto, effettuato su un marciapiede: il terzo trasportato che ha aperto lo sportello da cui è derivato l’incidente non può essere accusato di alcunché.
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