In auto con ruote sporche di fango: le sanzioni previste dalla legge

Circolare con le ruote sporche di fango potrebbe comportare la comminazione di elevate sanzioni ed in caso di dolo anche la contestazione del delitto di danneggiamento: cosa prevede il Codice.

Pneumatico sporco
(Foto Ctvgs – Pixabay)

Il Codice della strada a dispetto di ciò che si pensa, non contiene disposizioni atte a tutelare esclusivamente la circolazione dei veicoli e sanzionare eventuali comportamenti contra legem dei conducenti. Il dettato normativo rivolge attenzione anche al bene pubblico strada. Inteso proprio come suolo, al fine di preservarne decoro ed integrità.

Proprio in tale ottica si inserisce una prescrizione relativa alla possibile multa se si dovesse essere trovati alla guida di un veicolo con gli pneumatici sporchi di fango.

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Ruote sporche di fango: le sanzioni previste dal Codice

Polizia
(Getty Images)

È dovere del cittadino rispettare la cosiddetta “cosa pubblica“, che siano il suolo, i monumenti o le acque. Va da sé che anche i conducenti dei veicoli non vadano esenti da responsabilità qualora contravvengano a tale dettame. Essere alla guida di un mezzo non giustifica comportamenti in senso contrario.

È fatto divieto, secondo il codice vigente, di sporcare il manto stradale con sostanze provenienti dal proprio veicolo che sia terra mista ad acqua, olio o benzina. Dunque, anche con il fango che comunque, se trasportato sugli pneumatici, verrebbe distribuito lungo tutto il percorso fatto dal mezzo. Per comprendere a quali sanzioni potrebbe andarsi incontro bisogna procedere con ordine.

Innanzitutto è bene sottolineare che il legislatore ha dedicato una corposa sezione del Codice della strada proprio alla manutenzione del manto ed alla corretta tenuta dello stesso. Nello specifico, all’interno del titolo II vengono enucleati tutti gli obblighi cui sono tenuti non solo le Amministrazioni Pubbliche, ma anche i conducenti dei veicoli per non incorrere in sanzioni.

L’art. 15 del Codice della strada: i divieti

Ciò premesso, per entrare nel vivo della questione bisogna consultare l’art.15 del Cds il quale spiega al comma 1 tutti i divieti a carico del guidatore in materia e le relative sanzioni al comma 2. In forza di tale norma si legge che il guidatore non deve:

– “danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti” della strada: pena una multa che va da euro 41 a euro 168;

– “danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto“, l’ammenda in questo caso varia da euro 25 ad euro 99;

– “impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico“, in caso contrario la multa prevista va da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 99;

– “far circolare il bestiame” in strada, altrimenti la pena è una multa che va da euro 25 ad euro 99;

– “depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” e “insozzare  la  strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento” pena nel primo caso una multa da 25 a 99 euro, nel secondo da 105 a 422 euro.

– “apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni” la sanzione amministrativa per aver contravvenuto al disposto in questo caso può andare da euro 41 a euro 168.

– “scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura“, pena multa da euro 25 a euro 99

– “gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa” sanzione anche in questo caso da euro 25 a euro 99.

Le autorità potrebbero anche comminare ulteriori sanzioni oltre a quelle pecuniarie

Il dubbio è quindi stato risolto. È fatto divieto dal Codice della Strada, nello specifico art. 15, circolare con le ruote sporche di fango condurrà ad elevate sanzioni. Non vi è, peraltro, alcuna circostanza che il guidatore, qualora fermato, possa addurre a sua discolpa per scongiurare la multa. A questo si aggiunge che la polizia potrebbe comminare un ulteriore sanzione, obbligando il conducente dell’auto rea di aver imbrattato la strada di ripristinare le condizioni del manto come era prima del suo passaggio.

Ciò salvo che il comportamento non costituisca più grave reato. Sembrerà eccessivo, ma se l’autorità dovesse riscontrare dolo, ossia volontarietà nel compiere il gesto per arrecare un danno, al guidatore verrà contestato anche il delitto di danneggiamento. Ed ovviamente ciò è il minimo se si riflette sul fatto che è stato arrecato un danno all’intera comunità.

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