Multa per aver violato le misure di contenimento per contrastare la diffusione del coronavirus: come proporre ricorso per impugnare il verbale che si ritiene ingiusto.
L’attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, circa il rispetto dei cittadini delle misure di contenimento imposte dal Governo, è capillare. A dimostrarlo i dati sulle contestazioni che purtroppo però rendono nota anche una sorta di insofferenza alle regole da parte degli italiani.
Numerosi, infatti, i verbali elevati dalle autorità nei confronti di chi, a loro avviso, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza un giustificato motivo. Ma cosa fare se si ritiene di essere stati vittima di un’ingiustizia? Come proporre ricorso avverso una multa che si ritiene erroneamente comminata per violazione delle misure anti coronavirus?
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Multa per aver violato le misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus: come proporre ricorso
Dall’inizio dell’emergenza il Governo ha previsto tre tassative ipotesi che consentissero agli italiani di allontanarsi dalla propria abitazione: stato di necessità, motivi di salute o esigenze lavorative. Null’altro se non l’apertura nei confronti di chi voleva praticare attività fisica in forma individuale, ma sempre in prossimità del proprio domicilio. A far data da domani, lunedì 4 maggio, l’inizio della Fase 2 aprirà le porte ad una timida ripartenza, facendo rientrare nello stato di necessità anche il ricongiungimento familiare, nonché la possibilità di praticare sport, sempre in maniera individuale, anche distanti dalla propria abitazione.
Previsti, dunque, dei limiti agli spostamenti l’Autorità ha anche reso note quelle che sarebbero state e continueranno ad essere le sanzioni in caso di violazione del dettato normativo. Attualmente in vigore, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, è il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 operativo dal 26 marzo scorso. Ex art. 4 “salvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
In sostanza sono sanzionati ex art.4 comma Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, salvo non si tratti di più grave reato, coloro i quali non dimostrano, in sede di controllo, di essersi allontanati dalla propria abitazione per giusta causa. Le sanzioni sono inoltre aumentate se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Un premessa oltremodo necessaria, per individuare ancor prima delle modalità di impugnazione, il motivo di elevazione del verbale.
L’iter proposto dall’Aduc per proporre ricorso
Ciò premesso se si ritiene di essere stati sanzionati erroneamente è possibile far valere le proprie ragioni. A spiegare puntualmente l’iter da seguire è intervenuta l’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori.
In primo luogo non pagare la multa, altrimenti è come se si accettasse la contestazione ed il ricorso sarà nullo. In secondo luogo inviare uno scritto difensivo, magari facendosi assistere da un professionista del settore, nel quale verranno spiegate tutte le proprie ragioni. Ciò dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il verbale. A tal proposito si precisa che a causa dell’emergenza, il termine per la presentazione degli scritti è sospesa fino al 15 maggio. Ciò significa che il computo dei giorni andrà effettuato a partire dal 16 maggio.
L’autorità destinataria dello scritto è indicata sul verbale. Di norma, tuttavia, sarà il Comune se a verbalizzare sono stati vigili urbani, la Provincia se è stata la Polizia Provinciale, o il Prefetto se ad elevare la multa è stata la Polizia di Stato, i Carabinieri, o la Guardia di Finanza. Le memorie potranno essere presentate tramite raccomandata a/r o a mezzo Pec.
L’autorità ricevente ha 5 anni per fornire un riscontro, accogliendo il ricorso oppure emanando un’ordinanza di ingiunzione. In quest’ultimo caso la multa raddoppia. Ma non tutto è perduto perché nei successivi 30 giorni sarà possibile adire il Giudice di Pace.
Come già rappresentato, per maggiori e più puntuali informazioni, vi invitiamo a rivolgervi ad un avvocato. Il presente articolo ha scopo narrativo.
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