Incidenti stradali, concorso di colpa per auto in corsia d’emergenza senza necessità

La Corte Suprema respinge il ricorso del conducente di un’auto investita in corsia d’emergenza. Il motivo della sosta non è provato, scrivono i giudici, e questo basta. L’ingombro minimo della carreggiata non basta a eliminare la responsabilità 

 Incidenti stradali, concorso di colpa per auto in corsia d'emergenza senza necessità

Incidenti stradali, concorso di colpa per auto in corsia d’emergenza senza necessità

Se un’auto viene investita mentre si trova in corsia d’emergenza senza un provato motivo, nell’incidente c’è concorso di colpa. E’ questa la decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso del guidatore di una vettura coinvolta in un incidente rivelatosi mortale. L’incidente si era verificato su una strada statale. L’auto del conducente che ha fatto ricorso è stata travolta da un auto-articolato quando si trovava ferma in corsia d’emergenza. Chi guidava il camion è morto, le due persone all’interno dell’auto sono rimaste ferite.

Il procedimento giudiziario

Il giudizio di primo grado che riconosceva colpevole solo il guidatore dell’autotreno perché viaggiava senza rispettare le distanze di sicurezza e non ha potuto per questo evitare l’impatto. La Corte d’Appello aveva invece dichiarato il concorso di colpa, da qui il motivo del ricorso in Cassazione. Ma, con l’ordinanza 7579/2020, i giudici della Corte Suprema hanno confermato il giudizio di secondo grado in quanto non risulta provato il motivo per cui l’auto si sarebbe fermata nella corsia di emergenza.

 Incidenti stradali, concorso di colpa per auto in corsia d'emergenza senza necessità
Incidenti stradali, concorso di colpa per auto in corsia d’emergenza senza necessità

La decisione della Cassazione

Uno dei sei punti su cui si basava il ricorso, poi rigettato dalla Cassazione, riguarda le violazioni degli articoli 149 e 161 del codice della strada (mantenimento della distanza di sicurezza ingombro della carreggiata) e dell’articolo 2043 del codice civile. La questione riguarda l’invasione della corsia di marcia, che è minima da parte dell’auto ferma. Tuttavia, sottolineano i giudici di terzo grado, il conducente della vettura ha contribuito a causare l’incidente perché si è fermato sulla corsia di emergenza senza un motivo valido. Basta questo, indipendentemente dagli altri fattori, per giustificare un concorso di colpa.

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