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Se la pubblica amministrazione non fornisce prova che l’etilometro a mezzo del quale è stato elevata una sanzione è stato tarato, il verbale di contestazione è nullo: a sancire il principio la Corte di Cassazione a mezzo dell’ordinanza n.1921 del 24 gennaio 2019.
È nullo il verbale di accertamento elevato tramite l’impiego di etilometro se la Pubblica Amministrazione non dimostra che l’apparecchio era stato tarato, omologato ed in ottime condizioni di funzionamento. Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione a mezzo dell’ordinanza n. 1921 del 24 gennaio 2019. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini prendeva le mosse dall’opposizione di un’automobilista ad un verbale di accertamento. L’uomo, a cui le autorità avevano contestato l’art. 186, comma 2, lett. a) del c.d.s, ossia “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, aveva deciso di impugnare il verbale. Le doglianze sollevate in ricorso riguardavano proprio lo strumento a mezzo del quale era stato possibile elevare la sanzione ossia l’etilometro.
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L’automobilista si doleva del fatto che il controllo effettuato era illegittimo sia per assenza delle indicazioni relative alle verifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi. Sia perché non era stato fornito alcun riscontro in merito alla taratura annuale dell’etilometro.
Il Giudice di Pace adito, respingeva il ricorso. L’uomo decideva allora di proporre appello innanzi al Tribunale. Quest’ultimo, in funzione di giudice di secondo grado, affermava che nell’art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice della strada del 1992, non vi è alcun riferimento ad eventuali sanzioni in ordine all’assenza di taratura ed omologa. Né tantomeno è precisato che un’eventuale omissione avrebbe condotto all’annullamento della contestazione in caso di discostamento dal dettato normativo.
Per tale ragione l’automobilista proponeva ricorso in Cassazione, la quale lo riteneva meritevole di accoglimento. Gli Ermellini sul punto statuivano che “in tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l’attestazione che l’apparecchio è stato sottoposto a calibratura ed omologazione”. L’onere della prova grava sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
Praticamente ciò che accade con gli autovelox, ossia i rilevatori di velocità. Se l’apparecchio non è tarato, o meglio se la P.A, n era stato tarato. Diversamente la multa sarà da dichiararsi nulla ed improduttiva di alcun effetto sul guidatore.
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