Non tutte le multe per eccesso di velocità devono essere pagate: vi sono casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui è possibile contestarle.
Non tutte le contravvenzioni vengono emesse rispettando quanto previsto dal Codice della Strada. Ad infrangere le specifiche norme non sono, quindi, solo gli automobilisti ma anche i tutori della legge. Una multa effettuata non attendendosi al dettato normativo diviene allora nulla. Il caso che oggi analizziamo riguarda quelle per eccesso di velocità registrato attraverso gli autovelox. Quando è possibile contestarle e soprattutto.
Esistono numerosi motivi a mezzo dei quali si possono contestare le multe per infrazioni al Codice della Strada. Nei casi di contravvenzioni per eccesso di velocità, le ipotesi in cui è possibile proporre impugnazione sono tassativamente indicati dalla stessa normativa.
In primo luogo, il CdS stabilisce che l’autovelox deve essere visibile e preventivamente segnalato tramite un chiaro cartello. Quest’ultimo deve essere apposto almeno 250 mt prima del rilevatore di velocità nelle superstrade e autostrade, a 150 mt su strade urbane ed extraurbane, mentre almeno ad 80 mt su tutte le altre tipologie di strade. La distanza tra cartello ed autovelox non può superare i 4km. Qualora una di queste disposizioni dovesse essere stata violata, l’ipotetica contravvenzione che ne potrebbe scaturire è da annullare.
Ma ancora. La multa è da annullare anche quando l’apparecchio non è ben visibile al guidatore. Sul punto, si è espressa di recente la Corte di Cassazione: “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità – riferisce la redazione di Quotidiano Motori- della sanzione in difetto“.
Ma c’è di più. Sulle strade extraurbane secondarie non è possibile installare autovelox, a meno che non ci sia una specifica delibera da parte del Prefetto competente. Una multa per eccesso di velocità, in assenza della suddetta ordinanza sarà di fatto nulla. Infine, cosa di non poco conto, l’autorità deve dimostrare attraverso specifiche produzioni documentali che l’autovelox era stato tarato. Diversamente la multa sarà da dichiararsi nulla ed improduttiva di alcun effetto sul guidatore.
Ad una multa per eccesso di velocità, potrebbe seguire anche la sanzione accessoria della decurtazione di punti sulla patente, nonché la possibilità che quest’ultima venga sospesa. Di seguito riportiamo le possibili sanzioni in caso di superamento dei limiti di velocità di cui all’art.142 del Cds:
Comma 7: “Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173“.
Comma 8: “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695“;
Comma 9: “Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 544 a Euro 2.174. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi“;
Comma 9-bis: “Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 847 a Euro 3.389. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI“;
Comma 10: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102“.
Avverso le multe per eccesso di velocità, proprio come tutte quelle per altre infrazioni, è possibile proporre impugnazione tramite ricorso al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Oppure entro 60 giorni è possibile impugnarla dinnanzi al Prefetto. Qualora gli organi aditi dovessero riscontrare l’effettiva violazione delle norme del Codice della Strada nell’emissione della contravvenzione allora quest’ultima sarà annullata ed il guidatore non dovrà pagare.
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