La guida senza patente pur non essendo più prevista come reato potrebbe comportare la comminazione di onerose sanzioni: i casi e le relative conseguenze.
Porsi alla guida senza patente non è più reato: grazie alla depenalizzazione attuata con il decreto legislativo numero 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, è divenuto un mero illecito. Vi sono, però, numerosi motivi per cui un soggetto può ritrovarsi alla guida del proprio veicolo senza patente ed ognuno di essi avrà delle specifiche conseguenze seppur non penalmente rilevanti.
L’obbligatorietà di conseguire la patente per poter condurre un veicolo è prevista dal dettato normativo di cui all’art. 116 del Codice della Strada. E come sempre accade per ogni prescrizione, è prevista una sanzione in caso di violazione, nello specifico il rimando va al comma 15 del medesimo articolo: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici”. Il comma 15 prevede, poi, una sanzione più salata in caso di recidiva: “Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica“.
Questo appena rappresentato è il caso in cui non sia mai stata conseguita la patente di guida. Ma cosa accade se, invece, il documento non viene semplicemente detenuto al momento della guida perché dimenticato? Per scoprirlo basta leggere l’art.180 del Codice della Strada “Possesso dei documenti di circolazione”. Il comma 1 alla lettera b prevede che un soggetto per poter circolare con veicolo a motore deve possedere “la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2“. In caso di violazione della predetta prescrizione, il comma 6 dell’art.180 prevede la relativa sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro. Il trasgressore verrà poi invitato a presentarsi dinnanzi all’autorità per esibire il documento: qualora dovesse non farlo incorrerà in ulteriore sanzione. Al comma 7 è previsto, infatti, che “chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682“.
Un’altra ipotesi è quella per cui la patente di guida non sia posseduta perché smarrita. Anche qui la legge non ammette ignoranza. Il titolare del documento perduto ha l’obbligo di sporgere denuncia entro 48 ore dalla scoperta dello smarrimento. In aggiunta, dovrà poi fare richiesta di nuova patente di guida: in quell’occasione il guidatore otterrà da parte dell’ufficio competente un permesso di circolazione il quale avrà una durata di 90 giorni senza incorrere in sanzioni. Sarà cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inviare al richiedente una nuova patente.
Infine, l’ultima ipotesi riguarda la circostanza per cui un soggetto si ponga alla guida con patente sospesa: sanzione accessoria comminabile a seguito di tassative ipotesi. Secondo l’art.218 del Codice della Strada “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso e’ stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”.
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