Nuovo codice della strada, nuove regole per il ritiro patente e non solo

Per ritirare la patente, anche se idonei alla guida, servirà comunque il parere della commissione medica locale per chi è affetto da malattie del sangue

Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada, nuove regole per ritiro patente (Foto: Getty)

Nuovo codice della strada, in risposta all’interrogazione parlamentare di Paola Boldrini, il viceministro alla salute Silieri, rispondendo in Senato ha ricordato che tutte le persone che sono affette da malattie ematiche, in conseguenza del D.P.R. 139/2017 anche se considerate idonee alla guida, dovranno recarsi presso la commissione medica locare per ritirare la patente.

Il viceministro Silieri ha poi ricordato come da sempre il ministero della salute è aperto ad eventuali modifiche del codice della strada, garantendo a tutte le associazioni il proprio aiuto per le opportune modifiche al decreto.

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Articolo 320 del D.P.R. Del decreto 16/12/1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, da parte di persone affette da malattie ematiche.

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Articolo 320 del D.P.R. Del decreto 16/12/1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, da parte di persone affette da malattie ematiche. (Foto: Getty)

Nuovo codice della strada, testo integrale del D.P.R. N 139 DEL 10/07/2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prevede l’adozione di norme regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, l’articolo 116 concernente la patente di guida, nonché l’articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l’Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l’articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida, nonché l’articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell’appendice II, per le quali si esclude la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla appendice II dell’articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue;

Visto il parere favorevole del Ministero della salute;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza dell’8 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

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