Quando si parla di Ztl (zone a traffico limitato) ci viene subito in mente il rischio di prendere multe. In tutte le città, specie nelle metropoli più grandi, esistono molte zone del centro e non che presentano questa denominazione e rappresentano un incubo per tutti gli automobilisti. Queste aree urbane delimitate hanno una circolazione vincolata per fasce orarie e tipologia di mezzi e molto spesso ci si può accedere solamente attraverso il pagamento di una certa cifra.
La normativa sulle Zone a Traffico Limitato è generalmente affidata ai comuni; per i centri con una popolazione superiore ai trentamila abitanti, l’amministrazione comunale deve fornire un piano di gestione del traffico urbano che va rinnovato con cadenza biennale. A stabilirlo è il comma 1 dell’articolo 36 del Codice della Strada: “Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico“. Tale obbligo è esteso anche ai comuni con popolazione inferiore ma interessati, periodicamente, da forte afflusso turistico. Per quanto concerne, nello specifico, le ZTL, il riferimento normativo è l’Articolo 7 del C.d.S. (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati“) che stabilisce come le limitazioni alla circolazione “di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” siano disposte tramite un’ordinanza del sindaco.
Multe ZTL
Rispetto alle aree pedonali, le ZTL non sono completamente interdette al traffico. Alcuni veicoli possono circolare regolarmente, altri no, se non in presenza di un permesso speciale o di una deroga. Anzitutto va specificato che la normativa in vigore prevede che le zone a traffico limitato siano contraddistinte da apposita segnaletica; inoltre, dal 2005, è stato imposto l’obbligo di installare un sistema di video sorveglianza presso i varchi di ingresso e di uscita delle ZTL. Il provvedimento ha permesso alle amministrazioni comunali di intercettare un numero sempre crescente di trasgressori e di poter così aumentare il volume delle sanzioni pecuniarie. Con l’aumento dei controlli sono iniziate a fioccare anche le multe. Il transito non consentito all’interno di un’area soggetta a transito limitato è punito con una sanzione amministrativa: il costo della suddetta multa è compreso tra gli 84 euro e i 335 euro (Codice della Strada, Articolo 7, comma 13). Se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica della sanzione, la cifra viene decurtata del 30%. All’importo della sanzione vanno aggiunti 14 euro e 20 centesimi, che rappresentano le spese di accertamento dell’infrazione; ciò vuol dire che una multa per passaggio in ZTL senza permesso ammonta ad un minimo di 98.20 euro. Tale cifra resta fissa per 60 giorni; trascorso questo lasso di tempo, scatta una maggiorazione di 167 euro; se il soggetto sanzionato non paga la multa per un periodo di sei mesi, scatta un ulteriore incremento del 10%, che viene aggiunto con cadenza semestrale agli aumenti già accumulati. Le zone a traffico limitato possono anche caratterizzarsi per il divieto di transito imposto a determinate categorie di veicoli particolarmente inquinanti. Chi viola tali limitazioni, circolando nella ZTL a bordo di un mezzo omologato per una categoria inferiore a quelle ammesse, si espone ad una sanzione amministrativa che consiste in una multa; l’ammontare va da un minimo di 163 euro ad un massimo di 658 euro; in caso di reiterazione dell’infrazione nell’arco di un biennio, oltre alla multa, la sanzione prevede la sospensione della patente per un periodo compreso tra i 15 e i 30 giorni.
Come fare ricorso per una multa da ZTL
Esiste un termine di 60 giorni per poter presentare un ricorso alla sanzione che viene comminata dalle forze dell’ordine. Il ricorso va inoltrato ad uno degli organi competenti, ovvero il Comando di Polizia, il Prefetto o il Giudice di Pace (per fare ricorso presso quest’ultimo, il termine a decorrere è di 30 giorni anziché 60). La prima cosa da fare è verificare se esistano dei vizi di forma nel verbale che è stato compilato; nello specifico, è bene controllare che i seguenti dati siano riportati nella maniera corretta: ora, data e località in cui è stata rilevata l’infrazione; tipologia di veicolo, numero di targa, marca e modello; tipologia di infrazione di accesso alla ZTL rispetto alle disposizioni del Codice della Strada; modalità di ricorso. Se almeno una delle informazioni di cui sopra risulta essere verbalizzata in modo errato, è possibile inoltrare il ricorso. Esempio: sul verbale viene contestato il passaggio in ZTL al di fuori della fascia oraria in cui il transito è consentito; l’automobilista sanzionato può ricorrere se in realtà il passaggio è avvenuto durante un orario in cui la ZTL non era ancora attiva. Quando si esamina il verbale, bisogna anche fare attenzione ad un altro aspetto: la constatazione deve riportare se la zona a traffico limitato è stata istituita tramite ordinanza del sindaco (o per delibera della giunta comunale) o se l’utilizzo dei dati rilevati dalle telecamere è stato approvato dal prefetto. Un’eventualità più remota è quella del ritardo di notifica. Se riceve la multa ZTL dopo 90 giorni, il destinatario del provvedimento può ricorrere per farla annullare. È anche possibile, in sede di ricorso, addurre attenuanti quali il ‘caso fortuito‘, le ‘cause di forza maggiore‘ oppure la segnaletica insufficiente. Moduli ricorso multa ZTL al Prefetto e al Giudice di Pace Per fare ricorso al Prefetto, bisogna inviare in prefettura (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) un modulo, facilmente reperibile online. In alto a destra va indicata la città sede della prefettura e l’indirizzo dell’Ufficio Sanzioni Amministrative. Il documento deve avere in oggetto “ricorso avverso il verbale di violazione” seguita dal numero e dalla data dello stesso. Il modulo va poi compilato con i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi di identificazione del verbale; nella seconda pagina, bisogna scegliere la causa (o le cause) per cui si chiede di invalidare la sanzione. Al modulo va allegata una copia del verbale, documentazione che attesti (eventuali) cause di forza maggiore o eventuali testimoni convocati in udienza. Per il ricorso al Giudice di Pace si ricorre ad un modulo diverso, contenente le stesse informazioni.